Con Sentenza 6 ottobre 2006, n. 21510, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine all’obbligo, disposto dall’articolo 12, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le parti del processo tributario, di ricorrere ed avvalersi di specifica assistenza fiscale, fornita da soggetti abilitati.
Come noto, ai sensi del quinto comma della citata norma, le controversie ed i ricorsi fiscali di valore inferiore a euro 2.582,28, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica.
I Giudici, nel caso di specie, hanno disposto che il contribuente può presentare direttamente ricorso, anche se il valore della controversia è superiore ad euro 2.582,28, poiché alcun Provvedimento impositivo è stato in tali termini emesso dal Giudice di merito.
Fonte: www.seac.it
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