Con Ordinanza n. 100/2010, depositata l’8 gennaio 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’agevolazione “prima casa” spetta anche ai soggetti che siano già proprietari, nello stesso Comune, di un’altra unità abitativa non idonea, per dimensioni e caratteristiche, a far fronte ai bisogni abitativi.
Tale interpretazione normativa sembra un’evoluzione epocale in quanto dal 1996 vige l’opinione secondo cui la mera titolarità di un’altra abitazione nel medesimo Comune non consenta di conseguire l’agevolazione “prima casa” all’atto di un nuovo acquisto, indipendentemente dal requisito della “idoneità” della casa precedentemente posseduta.
Fonte: www.seac.it
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