Con Sentenza 9 maggio 2008, la Ctr del Lazio si è pronunciata in materia di accertamento fiscale, sancendo il principio in forza del quale l’acquisto di beni, in assenza di un’adeguata capacità reddituale, non implica la presunzione di una maggiore capacità contributiva ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 600/1973, qualora il contribuente sia in grado di fornire opportuna documentazione.
Secondo i giudici, al fine di tutelarsi da un eventuale accertamento futuro da parte dell’Amministrazione finanziaria, è sufficiente documentare la corresponsione del prestito o della donazione ricevuta (ad esempio dai genitori o da altri familiari), mediante la documentazione bancaria.
Fonte: www.seac.it
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