NULL
Altre Novità
26 Febbraio 2005

Presentazione di ricorsi per posta elettronica: Sentenza del TAR Calabria

Scarica il pdf

Con Sentenza n. 98/2005, depositata il 14 febbraio scorso, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha stabilito che un documento informatico trasmesso per posta elettronica non può essere considerato equivalente a quello formato per iscritto e inviato a mezzo posta ordinaria o corriere, se non è stato sottoscritto con firma digitale o altra tipologia di firma elettronica.

In assenza di firma digitale infatti il documento non possiede i requisiti legali necessari per ricondurlo con certezza la paternità al ricorrente.

Nello specifico, il caso esaminato riguardava il ricorso contro un provvedimento disciplinare presentato l’ultimo giorno utile per la sua proposizione, tramite il servizio di posta elettronica.

Fonte:  www.seac.it

Articoli correlati
7 Febbraio 2025
Holding: cos’è.

Una holding (società madre o parent) è una società che controlla, tramite quote o...

7 Febbraio 2025
Controlli automatici sulle dichiarazioni: nuovi codici

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 5 del 24 gennaio 2025, ha introdotto...

7 Febbraio 2025
Credito d’Imposta al 100% per la ZES Unica agricoltura e pesca

Le imprese beneficiarie possono consultare l’ammontare del credito d’imposta per la...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto