Con Sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’avviso di mora non notificato entro cinque anni dalla cartella di pagamento comporta la prescrizione del diritto al recupero dei tributi locali.
Al riguardo i giudici hanno chiarito che va applicata la prescrizione:
- quinquennale qualora la cartella di pagamento faccia riferimento a tributi con prestazione periodica;
- decennale ai fini IVA, IRPEF e IRAP in quanto obbligazione tributaria non periodica.
Fonte: www.seac.it
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