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3 Maggio 2013

Premi di assicurazione e contratti di assicurazione: la comunicazione all’Anagrafe Tributaria e’ ora possibile secondo modalita’ semplificate.

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Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2013, sono state definite le modalità di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai premi assicurativi ed ai contratti di assicurazione. E’ ora previsto un unico tracciato per la trasmissione di entrambe le tipologie di dati.

Nel Provvedimento sono stati individuati come soggetti tenuti alla comunicazione in questione le imprese assicuratrici e le aziende, istituti, enti e società, già obbligati alla comunicazione all’Anagrafe Tributaria.

Le nuove modalità verranno applicate a partire dalle comunicazioni dei dati relativi all’anno 2012.

In particolare, la comunicazione in questione ha ad oggetto l’elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni; i dati e le notizie relativi ai soggetti contraenti dei contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all’assistenza e garanzie accessorie.

La trasmissione dei dati potrà essere effettuata direttamente dai soggetti interessati, attraverso il servizio telematico Entratel o Fiscoline, con l’utilizzo dei prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, oppure tramite gli intermediari abilitati.

Nel Provvedimento, è ricordato che, a partire dalla comunicazione relativa all’anno 2013, i soggetti obbligati utilizzeranno per l’invio dei dati il nuovo Sistema d’Interscambio Dati (SID).

Riguardo al termine per la trasmissione della comunicazione relativa all’anno 2012, è stato fissato al 4 dicembre 2013. A partire dalla comunicazione relativa all’anno 2013, il termine è stato fissato al 30 aprile dell’anno successivo.

L’avvenuta presentazione della comunicazione viene attestata dall’Agenzia delle Entrate mediante il rilascio di una ricevuta, contenuta in un file, nella quale sono indicati la data e l’ora di ricezione del file, l’identificativo del file attribuito dall’utente, il protocollo che è stato attribuito al file al momento della ricezione, il numero delle comunicazioni contenute nel file. Le ricevute, salvo cause di forza maggiore, sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file e per un periodo di almeno trenta giorni lavorativi.

Nel Provvedimento del 30 aprile 2013, è stato, altresì, precisato che la procedura di annullamento dei file inviati può essere effettuata entro un anno dalla scadenza dei termini per l’invio. Entro un anno dalla scadenza dei medesimi termini, è possibile trasmettere un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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