NULL
Altre Novità
30 Giugno 2007

Prelevamenti da conto corrente: sufficiente l’indicazione del beneficiario

Scarica il pdf

La Commissione tributaria di Bologna, con Sentenza 14 giugno 2007, n. 158, si è espressa in merito alla presunzione di cui all’art. 32, comma 1, punto 2), D.P.R. n. 600/1973, in base al quale, in mancanza dell’indicazione del beneficiario o di riscontri nelle scritture contabili, i prelevamenti bancari sono “posti come ricavi o compensi“.

Secondo la Commissione, per vincere tale presunzione è sufficiente che il contribuente fornisca all’Amministrazione finanziaria solamente il nominativo del beneficiario della somma prelevata dal conto corrente (ad esempio, il figlio per spese che direttamente lo riguardano e che non hanno alcuna rilevanza fiscale). Sarà, eventualmente, onere della stessa Amministrazione verificare la veridicità di tale indicazione.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto