La Commissione tributaria di Bologna, con Sentenza 14 giugno 2007, n. 158, si è espressa in merito alla presunzione di cui all’art. 32, comma 1, punto 2), D.P.R. n. 600/1973, in base al quale, in mancanza dell’indicazione del beneficiario o di riscontri nelle scritture contabili, i prelevamenti bancari sono “posti come ricavi o compensi“.
Secondo la Commissione, per vincere tale presunzione è sufficiente che il contribuente fornisca all’Amministrazione finanziaria solamente il nominativo del beneficiario della somma prelevata dal conto corrente (ad esempio, il figlio per spese che direttamente lo riguardano e che non hanno alcuna rilevanza fiscale). Sarà, eventualmente, onere della stessa Amministrazione verificare la veridicità di tale indicazione.
Fonte: www.seac.it
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