Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il 3 agosto 2010 un decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010, con il quale sono state definite le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di deflazione del contenzioso e di economicità delle relative procedure, previste dal decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, con riferimento ai soggetti esercenti il servizio di riscossione ed alle attività da essi svolte sino alla data del 30 giugno 1999.
Nel provvedimento è stabilito che i soggetti in questione che intendono definire le controversie specificate all’art. 2, comma 2-septies, del decreto legge n. 40/2010, pendenti alla data del 26 maggio 2010, devono provvedere al pagamento di una somma pari al 10,91 % dell’importo dovuto in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, in base all’ultimo atto amministrativo o all’invito a dedurre o all’atto di citazione.
Il versamento integrale e tempestivo dell’importo suindicato è condizione di efficacia della definizione. Il pagamento deve essere effettuato alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato, in un’unica soluzione, entro il 29 ottobre 2010.
I soggetti che hanno aderito alla definizione, inoltre, devono presentare, entro il 15 novembre 2010, una comunicazione, conforme al modello allegato al decreto, a ciascuno degli uffici o organi dinanzi ai quali pende la controversia da definire, unitamente a copia della ricevuta del versamento effettuato.
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