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25 Ottobre 2010

Perdita dei benefici fiscali nel caso in cui l’acquirente di terreni posti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati non costruisca e rivenda ad altro soggetto. Sentenza della Corte di Cassazione

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La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 18679 del 13 agosto 2010, ha ribadito un orientamento già espresso in precedenza secondo il quale il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 % ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall’art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria degli immobili medesimi avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto. 

La disposizione che prevede l’agevolazione, infatti, è ispirata alla ratio di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione, connesso appunto all’acquisto dell’area, ed è da considerarsi norma di stretta interpretazione, che sarebbe sospetta di incostituzionalità se il beneficio in essa previsto potesse essere ricollegato ad un’attività edificatoria, svolta sia pur nei tempi prescritti, ma da un successivo acquirente.  

La Corte di Cassazione ha, pertanto, accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate riguardo alla sentenza che era stata pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale in favore della società contribuente. Quest’ultima aveva impugnato l’avviso di liquidazione con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato l’imposta di registro e gli accessori relativi all’acquisto di terreni situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, sulla base della constatazione della rivendita dei terreni, da parte della società beneficiaria dell’agevolazione, prima del decorso del periodo di cinque anni e senza che fossero state effettuate, dalla società medesima, realizzazioni edilizie.  

 

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