Con Sentenza 16 marzo 2009 n. 6315, le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che con riferimento alle controversie relative agli ordini di verifiche ed ispezioni disposti dall’Amministrazione finanziaria è competente il giudice tributario, stante il carattere esclusivo della giurisdizione medesima.
A tal proposito, infatti, l’asserita illegittimità dell’ordine di verifica impartito nei confronti del contribuente non lede un interesse legittimo (tutelabile innanzi al giudice amministrativo), bensì un vero e proprio diritto soggettivo.
Fonte: www.seac.it
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