Con Risoluzione 22 giugno 2009, n. 166, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale applicabile all’atto di cessione con il quale una società costruttrice trasferisce al Comune le opere di urbanizzazione realizzate, a scomputo degli oneri di urbanizzazione di propria competenza.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, il trasferimento in esame è riconducibile agli atti agevolabili di cui all’art. 32, comma 2, D.P.R. n. 601/73, solo qualora l’adempimento avvenga a seguito di una convenzione attuativa di un piano urbanistico. In tal caso, si applica il regime fiscale agevolato che prevede l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale e l’imposta di registro in misura fissa.
Infine, è stato chiarito che tali operazioni di cessione non sono rilevanti ai fini IVA.
Fonte: www.seac.it
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