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15 Dicembre 2012

Omessa o tardiva trasmissione del modello EAS: tempo fino al 31 dicembre 2012 per beneficiare della remissione in bonis.

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Nella Risoluzione n. 110 del 12 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis agli enti privati non commerciali di tipo associativo che non hanno ancora provveduto ad inviare il Modello EAS ed agli enti del medesimo tipo che hanno provveduto ad inviare il modello in questione oltre i termini previsti.

Nella Risoluzione è stato ricordato che la remissione in bonis è stata introdotta dal Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012. Tale nuovo istituto consiste nella possibilità di fruire di benefici di natura fiscale o dell’accesso a regimi fiscali opzionali, nonostante non sia stata tempestivamente eseguita la preventiva comunicazione o altro adempimento di natura formale al quale sono subordinati, se la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto conoscenza e purché siano rispettate tre ulteriori condizioni. Infatti, devono comunque sussistere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, deve essere effettuata la comunicazione o deve essere eseguito l’adempimento formale prescritto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e deve essere versato contestualmente l’importo di 258 Euro.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli enti che non hanno ancora provveduto all’invio del modello EAS, se possiedono i requisiti sostanziali prescritti dalla legge, nonostante sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione, possono ancora rientrare nell’ambito di applicazione dell’istituto della remissione in bonis, provvedendo alla trasmissione del modello entro il 31 dicembre 2012 e pagando contestualmente la sanzione.

Riguardo ai soggetti che hanno presentato il modello EAS oltre i termini previsti e che vogliono sanare la propria posizione mediante la fruizione dell’istituto della remissione in bonis, questi non devono presentare un nuovo modello (almeno che non siano intervenute delle variazioni dei dati precedentemente comunicati), ma devono versare la sanzione di 258 Euro entro il termine suddetto del 31 dicembre 2012.

L’Agenzia delle Entrate, infine, ha ricordato che il versamento della sanzione deve essere effettuato mediante modello F24, inserendo il codice tributo “8114” nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. Nel campo “Anno di riferimento” deve essere inserito l’anno per il quale si effettua il versamento.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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