Con Risoluzione 30 giugno 2005, n. 83, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le ONLUS non possono detenere partecipazioni di controllo in società di capitali.
Le Entrate non precludono la detenzione di titoli o quote di partecipazione in società di capitali qualora ciò realizzi una forma di gestione del patrimonio. Tuttavia, se tale detenzione si estrinseca nell’assunzione di funzioni di coordinamento e direzione in società, la ONLUS rischia la perdita della qualifica fiscale agevolata, poiché svolge un’attività non consentita dall’art. 10, D.Lgs. n. 460/1997.
Fonte: www.seac.it