Con Circolare 17 settembre 2008, n. 55, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla previsione contenuta all’articolo 5-bis, D.L. n. 218/1997, introdotto dalla Manovra d’estate, che disciplina il nuovo istituto dell’adesione ai Processi verbali di constatazione.
I verbali che, in base alla norma, possono formare oggetto di adesione sono quelli che contengono la constatazione di violazioni in materia di imposte sui redditi e IVA, nonché, come ha precisato la Circolare, anche in materia di IRAP, addizionali e contributi previdenziali.
L’Amministrazione finanziaria evidenzia che l’adesione può riferirsi esclusivamente agli imponibili ed alle imposte oggetto delle violazioni “sostanziali” accertate, ancorché parziali, con distinta e necessaria attenzione a tutti i periodi d’imposta interessati dalle stesse violazioni. Pertanto, rimane escluso tutto ciò che, pur appartenendo ai contenuti del processo verbale di constatazione, non ha diretta attinenza con quanto può formare oggetto specifico dell’adesione, ovvero:
- violazioni, anche “sostanziali”, relative a comparti impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dall’art. 5-bis;
- violazioni “formali” riferite alle imposte definibili;
- ogni altro elemento contenuto nel processo verbale, diverso dalle predette violazioni constatate.
La notifica al contribuente dell’atto di definizione dell’accertamento parziale (conseguente alla comunicazione di adesione al processo verbale che, una volta data, è irrevocabile) determina il completamento del procedimento previsto dall’art. 5-bis con il conseguente insorgere dell’obbligo di versare le somme dovute, pena l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Fonte: www.seac.it
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