Con Decreto 9 marzo 2007, pubblicato nella G.U. 16 marzo 2007, n. 63, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992, per il calcolo dell’ICI dovuta sugli stessi.
Si tratta di fabbricati:
- classificabili nel gruppo catastale D,
- non iscritti in catasto,
- interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Per il 2007, la misura del coefficiente è stabilita in 1,02.
Fonte: www.seac.it
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