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15 Settembre 2012

Nuove regole per l’esercizio di attivita’ di servizio: e’ sufficiente presentare la S.C.I.A e non occorre attendere l’autorizzazione.

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Il 14 settembre 2012 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 147 del 6 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2012. Con tale provvedimento legislativo sono state apportate alcune correzioni ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, di attuazione della Direttiva comunitaria 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

La dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) è stata sostituita dalla segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.).

Nell’attuale testo dell’articolo 8 del D.Lgs. 59/2010 è affermato che la S.C.I.A. non costituisce regime autorizzatorio. Il regime di autorizzazione viene definito, nella medesima disposizione, come quella procedura che obbliga un prestatore o un destinatario di un servizio a rivolgersi ad un’autorità competente per ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all’accesso all’attività di servizio o al suo esercizio.

Riguardo agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la normativa attuale prevede che l’apertura o il trasferimento di sede di tali esercizi siano soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, soltanto nelle zone assoggettate a particolare tutela dal Comune (ad esempio, per ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, in alcune zone possono essere posti dei divieti o delle limitazioni all’apertura di nuove strutture). L’apertura ed il trasferimento di sede, negli altri casi, e comunque il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi in questione sono soggetti, invece, alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare allo sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio.

Sono ora assoggettate alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività anche le attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione o di vendita al dettaglio presso il domicilio dei consumatori.

La normativa attuale prevede che l’esercizio di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

– avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

– avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Inps;

– essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

In caso di imprese individuali o di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali suddetti possono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, anche dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.

Anche per le attività di intermediazione commerciale e di affari e di agente e rappresentante di commercio è previsto l’obbligo di presentare la segnalazione certificata di inizio di attività alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, tramite lo sportello unico del Comune competente per territorio.

L’obbligo di presentare la segnalazione certificata di inizio di attività riguarda anche l’esercizio dell’attività di acconciatore. La normativa attuale prevede, inoltre, che il responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale, che deve essere presente durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore, è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della S.C.I.A. Le medesime regole valgono per lo svolgimento dell’attività di estetista.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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