Con Circolare 20 marzo 2008, il Ministero dell’Economia ha fornito ulteriori precisazioni riguardo le limitazioni all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore previste nella nuova disciplina dell’antiriciclaggio (art. 49, D.Lgs. n. 231/2007).
Si riportano in sintesi alcune delle nuove regole che entreranno in vigore dal 30 aprile 2008:
- l’emissione di assegni bancari, postali e circolari in forma libera sarà consentita soltanto per importi inferiori a 5.000 euro. Dal 30 aprile 2008, infatti, gli assegni di importo pari o superiori a ? 5.000,00 euro dovranno riportare la clausola “non trasferibile” insieme al nome o alla ragione sociale del beneficiario (le scorte di carnet di assegni già in possesso della clientela potranno comunque essere ancora utilizzate dopo il 30 aprile, sempre nei limiti indicati). Il mancato rispetto di tali norme comporterà una sanzione amministrativa pari al 40% dell’importo trasferito;
- per gli assegni emessi prima del 30 aprile 2008 non cambia nulla: possono essere regolarmente incassati;
- a partire dal 30 aprile 2008, l’indicazione del codice fiscale del girante è sempre dovuta (anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data). La mancata indicazione del codice fiscale del girante rende la girata nulla e, pertanto, non sarà effettuato il pagamento dell’assegno. Tale disposizione sarà operativa anche qualora il girante sia sprovvisto del codice fiscale. La girata sarà considerata nulla anche qualora il codice fiscale del girante sia manifestamente errato;
- tutti i libretti di deposito al portatore emessi prima del 30 aprile 2008 con saldo pari o superiore a 5.000 euro, dovranno essere estinti o ridotti ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009;
- non sarà possibile trasferire denaro contante per importi superiori a 5.000,00 euro.
Fonte: www.seac.it
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