Con Sentenza n. 26542/2008, depositata lo scorso 5 novembre in cancelleria, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di notifiche fiscali qualora il contribuente abbia variato la propria residenza.
Secondo i giudici, in base ai principi dettati dalla Sentenza n. 360/2003 della Corte Costituzionale, nel periodo precedente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore della Legge n. 248/2006) le notifiche di carattere tributario eseguite presso la vecchia residenza, sia pure nei 60 giorni successivi al trasferimento, devono considerarsi “radicalmente nulle“. In base a tale Sentenza, le variazioni dell’indirizzo del contribuente hanno effetto immediato e non dal sessantesimo giorno successivo.
Diversamente, a decorrere dal 4 luglio 2006 le suddette notifiche possono essere eseguite presso la vecchia residenza nei 30 giorni successivi al trasferimento, così come previsto dal nuovo termine dilatorio introdotto dalla Legge n. 248/2006.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale