Con Sentenza 29 luglio 2009, n. 17590, la Corte di Cassazione ha stabilito che è valida la notificazione di un atto tributario eseguita presso la sede operativa, anziché presso la sede legale di una società.
Secondo i giudici la notificazione effettuata presso la sede effettiva piuttosto che presso la sede legale in quanto “operando, anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell’art. 145 c.p.c., la disposizione di cui all’art. 46 c.c., comma 2, secondo la quale, quando la sede legale della società sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare sede anche quest’ultima (Cass. nn. 17519/2003, 3620/2004, 2671/2005)“.
Fonte: www.seac.it
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