Con Sentenza 12 maggio 2009, n. 10955, la Corte di Cassazione ha sancito la validità delle notifiche di accertamento delle imposte fatte ai familiari del contribuente, indipendentemente che essi siano conviventi o meno, anche qualora le consegne non siano seguite dall’invio di lettera raccomandata.
Secondo i giudici, infatti, che hanno accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, è sufficiente l’esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l’atto al destinatario. Pertanto, spetta al contribuente che dichiara di non aver ricevuto alcun atto, l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del familiare presso la propria abitazione.
Fonte: www.seac.it
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