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9 Marzo 2013

Notifica della cartella di pagamento: in caso di irreperibilita’ relativa del contribuente va effettuata ex art. 140 del codice di procedura civile.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2013, è stata modificata la relata di notifica della cartella di pagamento.

La modifica è seguita alla Sentenza della Corte Costituzionale del 19 novembre 2012 con la quale è stata disposta l’illegittimità costituzionale dell’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, nella parte in cui dispone che, nei casi previsti dall’articolo 140 del codice di procedura civile (irreperibilità relativa), la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Queste modalità, previste per la notifica degli atti di accertamento, consistono, in particolare, nel deposito dell’atto in Comune e nell’affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale. La notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Secondo la pronuncia della Corte Costituzionale, le modalità suddette devono essere seguite per la notifica della cartella di pagamento soltanto quando nel Comune nel quale deve effettuarsi la notifica non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente (irreperibilità assoluta).

Invece, nei casi di irreperibilità relativa del contribuente (mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario), trova applicazione la disciplina ordinaria prevista dall’articolo 140 c.p.c.

La modifica prevista nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate consiste in un adeguamento del testo della relata di notifica della cartella di pagamento alla pronuncia suddetta. Ora, nella relata, viene specificato che, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, si procede alla notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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