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11 Ottobre 2010

Non è legittimo un accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore. Ancora una sentenza della Cassazione in questa direzione

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La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza n. 18941 del 31 agosto 2010 si è pronunciata ancora una volta in materia di studi di settore.

Ha, in primo luogo, richiamato la recente impostazione seguita dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo la quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, le risultanze degli studi di settore, “non costituendo fatto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l’entità del suo reddito, ma rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico – induttivo […], ma ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche, sono inidonei a supportare l’accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell’accertamento”. 

Ancora, nella sentenza in questione viene evidenziato il principio, anch’esso affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata, dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati […], ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente; […] in tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.”

La Corte di Cassazione ha così respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, riconoscendo l’incensurabilità della sentenza impugnata, in quanto, in conformità dei suddetti principi, aveva negato legittimità ad un accertamento fondato esclusivamente su dati parametrici ricavati dagli studi di settore, specificamente contestati dai contribuenti e non altrimenti asseverati dall’Agenzia e, peraltro, in assenza di preventivo contraddittorio.     
nbsp;   

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