Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 12 maggio 2011, sono state definite le modalità di emissione e di pubblicazione dei provvedimenti che prevedono la sanzione amministrativa dell’esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge, sanzione introdotta dall’articolo 83-bis, comma 14, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, per le violazioni relative alla sicurezza stradale ed alla regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi.
E’ l’Agenzia delle Entrate l’autorità competente all’applicazione della sanzione in questione.
Il Decreto Legge 29 dicembre 2010 aveva disposto la possibilità di pubblicare le informazioni relative ai soggetti destinatari di tali provvedimenti sanzionatori. L’Agenzia delle Entrate si è, quindi, attivata per pubblicare tali informazioni nella sezione “Documentazione” del proprio sito Internet.
In particolare, nell’elenco pubblicato verranno riportati la partita Iva ed il codice fiscale, il nome, il cognome, la città e la data di nascita o la denominazione e la sede legale del destinatario della sanzione, gli estremi e la data di emanazione e di notifica del provvedimento di applicazione della sanzione e la struttura dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso il provvedimento medesimo.
Nel caso nel quale il destinatario della sanzione abbia impugnato il provvedimento in via giudiziale, nell’elenco verranno anche indicati i gradi del contenzioso con i relativi esiti e le eventuali decisioni di sospensione del provvedimento sanzionatorio. Inoltre, in caso di esercizio dell’autotutela da parte della struttura che ha emanato l’atto, nell’elenco verranno anche riportati gli estremi del relativo provvedimento.
Riguardo alla durata della pubblicazione, nel Provvedimento è stato precisato che essa si prolunga oltre il periodo di esclusione dai benefici fiscali, in particolare fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio e, comunque, fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla definizione dell’eventuale contenzioso instaurato dal contribuente avverso il provvedimento.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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