Con la Sentenza n. 5850 dell’11 marzo 2011, la Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo ai ricorsi proposti dai soci di una società a responsabilità limitata destinatari di avvisi di accertamento la cui motivazione per relationem era fondata sul rinvio ad altro atto di accertamento in corso di notifica alla società, atto che i soci, al momento della ricezione degli avvisi a loro destinati, non avevano ancora conosciuto né ricevuto.
La Corte di Cassazione ha, in primo luogo, richiamato l’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 42 del D.P.R. 600 del 1973 secondo il quale: “Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.
La Suprema Corte ha però precisato, respingendo i ricorsi, che è irrilevante, ai fini del giudizio sulla validità della motivazione degli avvisi di accertamento impugnati dai ricorrenti, che nella motivazione di questi avvisi non si indichi la data di notifica dell’atto di riferimento, ma si affermi semplicemente che il medesimo atto è “in corso di notifica”.
I ricorrenti che hanno sostenuto la contemporaneità tra la notifica degli atti impugnati e la notifica dell’atto di riferimento avrebbero dovuto rappresentare (e non l’hanno fatto) tale circostanza alla Corte mediante l’indicazione precisa delle date delle notifiche degli atti impugnati e dell’atto di riferimento.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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