Con un Comunicato Stampa dell’11 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, con una nota del Direttore Accertamento dell’Agenzia medesima di pari data, è stato comunicato che gli istituti di pagamento comunitari che, attraverso determinati soggetti, svolgono in Italia attività di money transfer, sono tenuti a comunicare mensilmente all’Archivio dei rapporti finanziari l’esistenza e la natura di qualsiasi rapporto o operazione compiuta per conto proprio o per conto o in nome di terzi. Devono, inoltre, indicare i dati anagrafici.
In particolare, devono essere comunicati mensilmente i rapporti e le operazioni compiute al di fuori di un rapporto continuativo.
Devono poi essere comunicate annualmente le informazioni integrative previste dall’articolo 11 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011.
E’ stato precisato che le comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari devono essere effettuate dai soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento (money transfer) per conto di istituti di pagamento comunitari, ossia gli istituti di pagamento italiani, gli agenti in attività finanziaria italiani e gli agenti esteri.
Tali soggetti sono tenuti anche a predisporre la procedura telematica necessaria per rispondere alle richieste di indagini finanziarie inoltrate dall’Amministrazione finanziaria.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.