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8 Settembre 2012

Mediazione tributaria: l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti in materia.

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Nella Circolare n. 33 del 3 agosto 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a diversi quesiti in materia di mediazione tributaria.

In tale sede, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il contribuente che intende proporre ricorso avverso un provvedimento di sola irrogazione di sanzioni tributarie, di valore non superiore a ventimila Euro, emesso dall’Agenzia delle Entrate, deve preliminarmente presentare l’istanza di mediazione tributaria.

Anche in caso di impugnazione di un provvedimento di irrogazione delle sanzioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni, notificato successivamente al 1° aprile 2012 e di valore non superiore a ventimila Euro, si deve preventivamente notificare l’istanza di mediazione tributaria.

Nella Circolare è stato, altresì, precisato che sono escluse dalla mediazione tributaria le controversie relative alla sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, conseguente alla mancata emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale. Tali controversie, infatti, sono di valore indeterminabile.

Ancora, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’applicabilità della mediazione tributaria all’ipotesi dell’impugnazione dell’iscrizione a ruolo effettuata per omesso o tardivo versamento, emerso a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi.

Ulteriore risposte sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate riguardo alla riduzione delle sanzioni in caso di mediazione. Tra le altre, è stato affermato che la formulazione di una proposta di mediazione, che preveda il pagamento integrale del tributo con beneficio della riduzione delle sanzioni, è una facoltà dell’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria e non un obbligo.

Inoltre, se, in sede di mediazione, la sanzione accertata è confermata o rideterminata, non è mai ammessa l’applicazione di una riduzione, della sanzione confermata o rideterminata, diversa rispetto a quella del 40 %.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che nel caso in cui sia emesso un provvedimento di autotutela parziale, in pendenza dei termini di proposizione del ricorso, per effetto del quale la controversia, prima di valore superiore a ventimila Euro, diventi di valore inferiore a ventimila Euro, il contribuente che intende proporre ricorso deve presentare l’istanza di mediazione. Se, invece, il provvedimento di autotutela parziale, che riduce la pretesa tributaria ad un valore non superiore ai ventimila Euro, interviene successivamente alla notifica del ricorso giurisdizionale, non trova applicazione la mediazione tributaria. Deve, infatti, guardarsi al valore della controversia al momento dell’impugnazione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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