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28 Aprile 2012

Mediazione tributaria: istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti derivanti dall’accordo.

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Con la Risoluzione n. 37 del 19 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per i tributi derivanti dagli atti oggetto del reclamo e della mediazione introdotti in ambito tributario dal Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011.

Si ricorda che la mediazione in questione riguarda le controversie di valore non superiore ai ventimila Euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012, ed è una strada che deve essere percorsa preliminarmente alla presentazione del ricorso vero e proprio (newsletter Misterfisco del 26 marzo 2012).

In particolare, la procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto, o della prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro venti giorni dalla conclusione dell’accordo di mediazione. Il pagamento deve essere effettuato, appunto, mediante modello F24, anche tramite compensazione, utilizzando gli appositi codici tributo.

I codici istituiti con la Risoluzione del 19 aprile 2012 devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna degli “Importi a debito versati”.

I campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento” devono essere riempiti con le informazioni riportate nell’atto di mediazione.

E’ stato, infine, precisato che per il versamento delle eventuali spese di notifica deve essere utilizzato il codice tributo 9400.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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