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12 Gennaio 2013

Mediazione tributaria: applicabile anche agli atti emessi dagli Uffici dell’ex Agenzia del Territorio.

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Nella Circolare n. 49 del 28 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in merito all’istituto della mediazione tributaria, con riferimento specifico agli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate (Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio, ora così denominati a seguito dell’incorporazione di quest’ultima nell’Agenzia delle Entrate).

In primo luogo, sono stati individuati espressamente gli atti emessi dagli ex Uffici del Territorio che possono essere oggetto di mediazione: l’avviso di accertamento del tributo, l’avviso di liquidazione del tributo, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il ruolo, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, le sanzioni pecuniarie e gli interessi o altri accessori non dovuti, il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari. Infine, rientra nell’elenco degli atti che possono essere oggetto della mediazione tributaria ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità.

Sono, invece, esclusi dalla mediazione tributaria i ricorsi con i quali vengono impugnati gli atti relativi alle operazioni catastali. Il valore di tali controversie, infatti, risulta indeterminabile. Anche in una Circolare del Dipartimento delle Finanze del 21 settembre 2011, richiamata nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, era stato precisato che le controversie riguardanti le operazioni catastali si configurano di valore indeterminabile.

Se, però, oggetto di contestazione non è soltanto la rendita catastale attribuita, ma anche il tributo liquidato e/o i relativi accessori o le sanzioni irrogate, allora il contribuente deve esperire regolarmente la fase della mediazione.

Nella Circolare del 28 dicembre 2012, è stato anche precisato che non possono essere oggetto di mediazione tributaria i ricorsi con i quali i contribuenti impugnano l’avviso di liquidazione o di accertamento emesso dal Comune, contestando allo stesso tempo la rendita catastale. Riguardo ai tributi richiesti dal Comune, manca, infatti, il requisito della riconducibilità dell’atto impositivo all’Agenzia delle Entrate, e, riguardo alle contestazioni relative alla rendita catastale, queste sono di valore indeterminabile e, quindi, come detto, non riconducibili all’ambito della mediazione tributaria.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli atti emessi dagli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio fino al 30 novembre 2012, sia pur notificati dopo il 1° dicembre 2012, non sono soggetti a mediazione.

Gli atti emessi, invece, dagli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate successivamente al 1° dicembre 2012, ossia successivamente all’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate, sono assoggettabili alla mediazione tributaria, in presenza degli altri requisiti prescritti dalla legge.

Ancora, la mediazione tributaria potrà essere applicata alle ipotesi di rifiuto tacito della restituzione di tributi per le quali, alla data del 1° dicembre 2012, non siano ancora decorsi i novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso (termine decorso il quale si forma il silenzio-rifiuto che può essere oggetto di ricorso giurisdizionale da parte del contribuente). Se, invece, alla data del 30 novembre 2012, è già decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, l’istituto della mediazione tributaria non è applicabile.

L’istanza di mediazione deve essere notificata all’Ufficio Provinciale – Territorio che ha emanato l’atto contestato o che non ha emanato l’atto richiesto.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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