Con Risoluzione 25 febbraio 2008, n. 63, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello di una società di intermediazione immobiliare, ha precisato che l’obbligo di registrazione e il pagamento della relativa imposta, così come disciplinato dall’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), D.P.R. n. 131/1986 TUR è previsto in capo al mediatore:
- sia per il contratto preliminare concluso contestualmente dalle parti;
- sia per la proposta di acquisto perfezionata dalla successiva accettazione, ex articolo 1326, Codice Civile.
L’Agenzia, pertanto, accoglie, in materia di contratto preliminare, un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. II, 25, ottobre 2005, n. 20653, e Cass. Civ. Sez. III, 14 luglio 2004, n. 13067).
Fonte: www.seac.it
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