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17 Settembre 2011

Manovra economica: l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice per il versamento relativo alla definizione delle liti fiscali pendenti.

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Con la Risoluzione n. 82 del 5 agosto 2011, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti, prevista dall’articolo 39, comma 12, del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011 (prima Manovra economica).

La disposizione introdotta con la Manovra economica di luglio prevede che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro, nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011, dinanzi alle Commissione tributarie o al giudice ordinario, in ogni grado del giudizio, possano essere definite, su istanza del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, mediante il pagamento di determinate somme.

Il codice tributo istituito per il versamento di queste somme è “8082”. Esso deve essere inserito in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “codice ufficio” del codice della Direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle Entrate parte del giudizio, nel campo “tipo” del carattere “R”, nel campo “elementi identificativi” della sigla “DLF” (definizioni liti fiscali), nel campo “anno di riferimento” dell’anno di imposta al quale si riferisce l’atto impugnato.

Nella sezione “contribuente”, inoltre, nel campo “Codice fiscale”, deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado.

Qualora, invece, il versamento venga effettuato da un soggetto diverso da quello che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nella sezione “contribuente”, nel campo “Codice fiscale”, dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento, mentre, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, unitamente al codice identificativo “71”, denominato “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”.
Tale codice identificativo è stato istituito con la Risoluzione del 5 agosto 2011.
 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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