Con Sentenza 28 maggio 2009, n. 12630, la Corte di Cassazione ha stabilito, in tema di accertamento delle imposte, che il contribuente, il quale non si presenti innanzi agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate per documentare il reddito inferiore, non deve necessariamente versare le maggiori imposte a seguito dell’avviso di accertamento presuntivo.
Il dichiarante, infatti, potrà farsi annullare l’accertamento medesimo in sede processuale, provando il minor reddito.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale