NULL
Altre Novità
1 Gennaio 1970

Lo status di agricoltore deve essere formalmente certificato

Scarica il pdf

Con Sentenza n. 94/9/06, la CTR Campania, Sezione IX, ha fornito un’interpretazione restrittiva dell’art. 9, comma 2, D.P.R. n. 601/1973, in merito alle agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici nei territori montani qualora l’acquirente presenti i requisiti di coltivatore diretto.

Per poter beneficiare dell’imposta di registro ridotta, l’acquirente deve:

· certificare il possesso di tali requisiti nell’atto di trasferimento redatto dal notaio oppure

· dichiarare di voler acquisire successivamente tali requisiti e di impegnarsi a fornire l’apposita certificazione all’Ufficio in cui l’atto è registrato entro tre anni dalla stipula dell’atto.

Secondo la Commissione, la mancata, formale produzione di tale certificazione, come prevista dalla legge, fa perdere all’acquirente l’agevolazione, anche se questi possiede di fatto i requisiti di coltivatore diretto già al momento della stipula dell’atto di trasferimento.

Fonte:  www.seac.it
Articolo pubblicato in data 3.10.2006

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto