NULL
Altre Novità
24 Novembre 2007

Liquidazione dell’imposta indipendente dall’impugnazione del testamento

Scarica il pdf

Con Sentenza 12 ottobre 2007, n. 23471 (depositata il 12 novembre 2007) la Corte di Cassazione ha stabilito che l’imposizione fiscale relativa alle dichiarazioni testamentarie è indipendente dall’impugnazione del testamento davanti al giudice ordinario da parte di uno o alcuni degli eredi.

Secondo la Corte, infatti, in base all’art. 43, D.Lgs. n. 346/1990 nelle successioni testamentarie l’imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento anche se impugnate giudizialmente. Ciò vale sia nel caso in cui l’impugnazione riguardi singole clausole, sia nel caso in cui essa sia finalizzata a contestare la stessa validità del testamento.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
6 Novembre 2025
Rimborsi chilometrici agli autonomi: se non documentati diventano reddito

...

6 Novembre 2025
Lavoro straordinario degli infermieri: chiarimenti sull’imposta agevolata del 5%

...

6 Novembre 2025
Donazione della nuda proprietà delle quote ai figli: quando è possibile l’esenzione dall’imposta

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto