La Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano con Sentenza n. 31/2006 è intervenuta in merito all’accordo bilaterale Italia – Svizzera del 10 settembre 1998, ratificato con legge 5 ottobre 2001, n.367.
I giudici hanno deciso che non sono utilizzabili nel processo tributario le informazioni di natura fiscale acquisiti a seguito di assistenza giudiziaria, concessa dalle autorità elvetiche, in quanto lo stabilisce espressamente lo stesso art. 4 del citato accordo.
Esso infatti sancisce il divieto assoluto di utilizzo, nel paese richiedente, di informazioni per cui l’assistenza è esclusa e quindi per tutti quei dati di natura politica, militare e fiscale.
Fonte: www.seac.it
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