NULL
Altre Novità
2 Dicembre 2006

Le informazioni fiscali ottenute in Svizzera non sono utilizzabili in Italia

Scarica il pdf

La Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano con Sentenza n. 31/2006 è intervenuta in merito all’accordo bilaterale Italia – Svizzera del 10 settembre 1998, ratificato con legge 5 ottobre 2001, n.367.

I giudici hanno deciso che non sono utilizzabili nel processo tributario le informazioni di natura fiscale acquisiti a seguito di assistenza giudiziaria, concessa dalle autorità elvetiche, in quanto lo stabilisce espressamente lo stesso art. 4 del citato accordo.

Esso infatti sancisce il divieto assoluto di utilizzo, nel paese richiedente, di informazioni per cui l’assistenza è esclusa e quindi per tutti quei dati di natura politica, militare e fiscale.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
4 Ottobre 2024
Esenzione IMU per enti non commerciali: indicazioni dal MEF

Il 16 luglio 2024, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la circolare n. 2, che...

4 Ottobre 2024
Codici imposta sostitutiva sugli straordinari del personale sanitario

Il 22 luglio 2024 sono stati istituiti, attraverso la risoluzione n. 36/E, i codici...

4 Ottobre 2024
Le Comunità energetiche rinnovabili (CER) e Gse

Il 22 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti fiscali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto