Il Ministero del Lavoro, con la Nota 5 dicembre 2006, n. 6893, ha fornito un interessante chiarimento in merito alla procedura da adottarsi per la concessione dei permessi per cure (30 giorni annui), previsti dall’articolo 26 della Legge n. 118/1971 e dall’articolo 10 del D.Lgs n. 509/1988, a favore di una lavoratrice affetta da patologia tumorale bisognosa di cure chemioterapiche e con un’invalidità civile pari all’80 per cento.
Tale assenza è qualificabile a tutti gli effetti come malattia ai sensi dell’articolo 2110 del Codice Civile, con erogazione del relativo trattamento economico che, però, risulta essere totalmente a carico del datore di lavoro.
Per quanto attiene invece il periodo di comporto, il ministero precisa come tale congedo debba essere computato in misura ulteriore rispetto al periodo massimo di conservazione del posto previsto dalla contrattazione collettiva per il “tipico” evento di malattia.
Fonte: www.seac.it
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