La Corte di Cassazione, con Sentenza 9 agosto 2007, n. 17526, ha affermato la natura sostanzialmente tributaria della nuova tariffa rifiuti che sostituirà, nel prossimo futuro, la TARSU.
Secondo la Corte, la tariffa non presenta quegli elementi tipici del negozio privato, in quanto essa, in particolare, è interamente regolata dalla legge ed il suo presupposto non è rinvenibile nella produzione di rifiuti, ma nell’occupazione di suolo pubblico.
Per questo motivo, in caso di mancato pagamento da parte dell’utente, l’ente gestore deve emettere un vero e proprio atto impositivo, ossia un provvedimento amministrativo contenente tutti gli elementi prescritti dalla legge: in particolare esso deve indicare le ragioni di fatto e di diritto che motivano la richiesta di pagamento e la sottoscrizione del responsabile.
Fonte: www.seac.it
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