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22 Novembre 2010

La notifica di un atto di appello ad una società incorporata può essere valida

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19509 del 14 settembre 2010, si sono occupate della questione della notificazione di un atto di appello ad una società incorporata, a seguito della fusione tra società, questione che può assumere rilevanza anche in ambito tributario.

La Suprema Corte, in particolare, ha rilevato come nel nuovo art. 2504 bis del codice civile, introdotto con la riforma del diritto societario del 2003, manca il riferimento all’effetto estintivo delle fusioni societarie e viene sottolineato che la società che risulta dalla fusione o quella incorporante prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. La giurisprudenza successiva all’introduzione della nuova disposizione ha, infatti, affermato che la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, ma attua l’unificazione mediante integrazione reciproca delle società che partecipano alla fusione, risolvendosi in una vicenda evolutivo – modificativa dello stesso soggetto giuridico che conserva la propria identità, sia pur in un nuovo assetto organizzativo.        

Ma la Cassazione, nella pronuncia in questione, nega la natura interpretativa, e quindi l’efficacia retroattiva, del nuovo art. 2504 bis del codice civile. La nuova disciplina avrebbe, infatti, solo natura innovativa e non andrebbe a modificare, per le situazioni anteriori alla riforma del 2003, il costante e pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità che sosteneva l’estinzione automatica della società incorporata per effetto della fusione per incorporazione. Ciò anche sulla base della considerazione che sia nella Legge Delega che ha preceduto il Decreto Legislativo di riforma del diritto societario, che nella relazione al Decreto medesimo, non è stata manifestata alcuna volontà di superare una situazione di incertezza o un dubbio interpretativo riguardo alla portata della disciplina preesistente ed è stato, invece, ribadito che, in materia di fusioni, veniva rispettata la disciplina comunitaria, nella quale è stato sempre previsto che da tali modificazioni societarie deriva l’estinzione delle società fuse.   

Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha negato l’applicabilità della nuova disposizione al caso posto alla sua attenzione. L’incorporazione ha determinato l’estinzione della società incorporata. E’ giunta, però, ad affermare che l’atto di appello notificato, dopo la fusione, alla società incorporata e, quindi, estinta, non sia nullo. Ciò sulla base di quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’incorporazione può assumere rilevanza processuale solo quando sia dichiarata in udienza o notificata alle altre parti (o emerga dalla relazione di notifica di uno degli atti di cui all’art. 292 c.p.c.) e, quindi, se la fusione non è stata portata a conoscenza della controparte, come nel caso specifico, l’appello deve ritenersi ritualmente proposto nei confronti della società incorporata.  

 

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