Con Sentenza 06 marzo 2009, n. 5508, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del contribuente è sanata, con effetti retroattivi, dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione finanziaria.
Infatti, nel caso in cui la notificazione del ricorso sia nulla per inosservanza delle regole stabilite dalla legge, ma il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza, è prevista la sanatoria ai sensi del comma 3, art. 156, c.p.c. delle violazioni procedurali se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Fonte: www.seac.it
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