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15 Ottobre 2010

La Tassa sulle Concessioni Governative non è dovuta per l’iscrizione al primo anno nel registro dei praticanti avvocati. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 103 del 11 ottobre 2010, ha risposto alla richiesta di consulenza giuridica ricevuta riguardo alle modalità di applicazione della Tassa sulle Concessioni Governative relativamente all’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.

L’Agenzia ha richiamato la normativa in materia che prevede il pagamento del tributo in caso di esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri. 

Dal momento che l’iscrizione al primo anno nel registro dei praticanti non abilita all’esercizio di alcuna professione, in riferimento ad essa la Tassa sulle Concessioni Governative non è dovuta per carenza dei presupposti di applicazione. Nel caso di iscrizione all’albo per gli anni successivi al primo, invece, sussiste l’esercizio di una “professione” e, quindi, torna applicabile la Tassa sulle Concessioni Governative nei modi e nelle misure previste dal DPR n. 641 del 1972.

 

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