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18 Gennaio 2014

La Legge di Stabilita’ per il 2014 e la nuova fiscalita’ municipale: ecco la nuova Iuc comprensiva di Imu per le seconde case, di Tari e di Tasi.

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E’ stata approvata la Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013). La Legge in questione è stata pubblicata nella medesima data del 27 dicembre 2013 sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2014.

Tra le numerose novità in materia fiscale, ricordiamo quelle che riguardano direttamente la fiscalità municipale:

– all’articolo 1, comma 639, è prevista l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC). Essa si baserà su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

In particolare, la IUC si compone dell’imposta municipale propria (l’IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

– all’articolo 1, comma 640, è stabilito che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.

– all’articolo 1, comma 641, è precisato che il presupposto della TARI è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali, previste dall’articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

– all’articolo 1, comma 642, viene, inoltre, sottolineato che, nel caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Se vi è una detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto da colui che possiede le aree ed i locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie (articolo 1, comma 643).

– al comma 652 dell’articolo 1, è previsto che i Comuni, in alternativa ai criteri determinati secondo il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito nella Direttiva Comunitaria n. 98 del 2008 relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte ed al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea, verranno, in questo caso, determinate dai Comuni moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

– al comma 657 dell’articolo 1, è specificato che, nelle zone nelle quali non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 % della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita. Inoltre, nella modulazione della tariffa devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (articolo 1, comma 658).

– al comma 659 dell’articolo 1, è stabilito che i Comuni possono prevedere delle riduzioni tariffarie o delle esenzioni in diversi casi, tra i quali quello nel quale l’abitazione sia con un unico abitante o l’abitazione sia occupata da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero o nel caso di fabbricati rurali ad uso abitativo. Inoltre, il Comune può deliberare, con un proprio regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle espressamente individuate dalla Legge di Stabilità (articolo 1, comma 660).

– al comma 668 dell’articolo 1, è stabilito che i Comuni che realizzano dei sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva, in luogo della TARI.

– per quanto riguarda la TASI, all’articolo 1, comma 669, è previsto che abbia come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, di aree scoperte e di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono, però, escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali, previste dall’articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Per la TASI, valgono le medesime regole sopra specificate relative alla TARI, nei casi di pluralità di possessori o di detentori e nei casi di detenzione temporanea di durata non superiore ai sei mesi (articolo 1, commi 671 e 673).

– all’articolo 1, comma 675, viene stabilito che la base imponibile della TASI coincide con quella dell’IMU (valore catastale dell’immobile). L’aliquota di base è pari all’1 per mille. Il Comune può comunque, con una delibera del Consiglio Comunale, aumentare o ridurre l’aliquota fino all’azzeramento (articolo 1, comma 676).

– in base al comma 677 dell’articolo 1, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere, però, superiore all’aliquota massima fissata dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013 (10,6 per mille ed altre minori aliquote per le diverse tipologie di immobile). Per il 2014, comunque, l’aliquota massima della TASI non può essere superiore al 2,5 per mille. Inoltre, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il limite dell’1 per mille.

– valgono le medesime possibilità di riduzione o esenzione previste per la TARI (articolo 1, comma 679).

– al comma 681 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità, viene, inoltre, indicato che, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante deve versare la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel proprio regolamento, compresa tra il 10 ed il 30 % dell’ammontare complessivo della TASI. La restante parte è, invece, corrisposta dal titolare del diritto reale sull’immobile.

– all’articolo 1, comma 684, viene stabilito che i soggetti passivi dei tributi in questione devono presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, almeno che non si verifichino delle modificazioni dei dati dichiarati dalle quali derivi un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale sono intervenute le suddette modificazioni (articolo 1, comma 685).

– in base all’articolo 1, comma 688, il versamento della TARI e della TASI deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite dai Comuni. Devono essere consentite almeno due rate a scadenza semestrale e le scadenze di pagamento possono anche essere diverse con riferimento alla TARI ed alla TASI. Deve comunque essere garantita la possibilità di versamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

– all’articolo 1, comma 680 è confermato lo slittamento al 24 gennaio 2014 della scadenza relativa al versamento della mini rata IMU dovuta per il 2013, in caso di immobili situati nei Comuni che hanno approvato un’aliquota IMU superiore a quella standard, e della scadenza relativa al versamento della maggiorazione Tares, nel caso in cui non sia stata versata entro il 16 dicembre 2013.

– al comma 703 dell’articolo 1, viene precisato che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. Sono, però, apportate alcune modifiche importanti: l’IMU non si applica più al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che potranno fruire dell’aliquota ridotta e della detrazione di 200 Euro prevista per l’abitazione principale.

I Comuni possono considerare direttamente adibito ad abitazione principale l’immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato. Possono, inoltre, considerare abitazione principale l’immobile posseduto in Italia da cittadini italiani non residenti in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locato, così come possono considerare abitazione principale l’immobile concesso in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che lo utilizzino come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 Euro o nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 Euro annui.

– inoltre, è espressamente previsto che l’IMU non si applichi agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare ed alle Forze di polizia ad ordinamento civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

– è, altresì, ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore per la determinazione della base imponibile dell’IMU in caso di terreni agricoli e di terreni non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

– il comma 708 dell’articolo 1 stabilisce che dal 2014 non è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

– il comma 715 dell’articolo 1 prevede che l’IMU relativa agli immobili strumentali sia deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, nella misura del 30 %, per il 2013, e del 20 %, per gli anni successivi. La medesima imposta è, invece, indeducibile ai fini dell’Irap. Inoltre, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati ad IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 %.

– il comma 728 dell’articolo 1 prevede, infine, che non siano applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell’IMU dovuta per il 2014.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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