NULL
Altre Novità
26 Marzo 2010

L’omessa dichiarazione non comporta bancarotta fraudolenta: Sentenza della Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 24 marzo 2010, n. 11279, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’imprenditore solo formale (prestanome) già condannato per bancarotta documentale, non risponde di bancarotta fraudolenta qualora abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi.

Secondo i giudici, infatti, le dichiarazioni dei redditi fanno riferimento alla sola situazione tributaria dell’impresa e risultano rappresentative di dati contabili che non rendono possibile la ricostruzione del movimento degli affari.

Di conseguenza, la loro omessa presentazione non incide direttamente e immediatamente sulla rappresentazione contabile dei fatti di gestione.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
6 Novembre 2025
Rimborsi chilometrici agli autonomi: se non documentati diventano reddito

...

6 Novembre 2025
Lavoro straordinario degli infermieri: chiarimenti sull’imposta agevolata del 5%

...

6 Novembre 2025
Donazione della nuda proprietà delle quote ai figli: quando è possibile l’esenzione dall’imposta

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto