NULL
Altre Novità
3 Febbraio 2007

L’obbligazione tributaria in capo al titolare della ditta

Scarica il pdf

Con Sentenza 15 gennaio 2007, n. 713, la Corte di Cassazione ha affermato che l’avviso di accertamento può essere valido anche se il nome del destinatario è errato.

Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso a seguito di accertamento induttivo, indicando il nominativo del titolare di una impresa individuale anziché quello della sua ditta. Il contribuente lamentava il fatto che tale erronea indicazione facesse venir meno la certezza del destinatario dell’avviso di accertamento.

In merito al contenzioso in esame la Corte di Cassazione ha affermato un nuovo principio di diritto, in base al quale, nel caso di impresa individuale, l’obbligazione tributaria non fa capo all’impresa, bensì al suo titolare come persona fisica. In questo caso, l’erronea indicazione del destinatario è causa di nullità dell’avviso di accertamento solo se comporta incertezza assoluta sull’individuazione dell’imprenditore persona fisica.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
14 Novembre 2025
Auto d’epoca e detassazione: ecco cosa sapere

...

14 Novembre 2025
Anc: rateizzazione imposte, una misura da confermare per il 2025 e da rendere strutturale

...

14 Novembre 2025
Liquidazione IVA di gruppo: chiarimenti sull’esonero dalla garanzia

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto