Con Risoluzione 9 luglio 2009, n. 176, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora nell’atto di compravendita venga indicato un errato valore catastale dell’immobile, non è pregiudicata l’applicazione del meccanismo del prezzo-valore per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro e catastali.
Infatti, per le cessioni aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo effettuate tra persone fisiche, che non agiscano in qualità di imprenditori, la base imponibile è costituita (su richiesta dell’acquirente) dal valore catastale, in deroga al criterio generale del valore venale.
Tale disposizione è applicabile in presenza dei presupposti normativi e della richiesta di parte, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto e dall’errata indicazione del valore catastale.
Fonte: www.seac.it
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