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3 Marzo 2012

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti sulla comunicazione dell’impronta dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari.

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Nella Circolare n. 5 del 29 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a diversi quesiti che le sono state poste dagli operatori sulla comunicazione dell’impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari.

L’Agenzia ha affermato, ad esempio, che, in presenza di più archivi, il contribuente può scegliere se effettuare un’unica comunicazione dell’impronta complessiva o tante comunicazioni quanti sono gli archivi.

Inoltre, devono essere trasmesse sia l’impronta dell’archivio conservato in digitale, sia la marca temporale.

E’ stato, altresì, precisato che non deve essere trasmessa l’impronta dell’archivio di conservazione del Libro Unico del Lavoro. Per tale documento, che comunque ha una rilevanza fiscale, è prevista una specifica metodologia di conservazione in forma elettronica.

Il soggetto tenuto ad apporre la firma digitale sull’impronta dell’archivio informatico può essere sia il contribuente, se è direttamente responsabile della conservazione, sia un terzo appositamente nominato, sia un terzo delegato.

Inoltre, possono comunicare l’impronta sia il soggetto interessato, sia il responsabile della conservazione, sia il soggetto delegato da quest’ultimo, mediante il canale telematico Entratel o Fisconline. Possono comunicare l’impronta anche i soggetti abilitati attraverso il canale Entratel ai fini della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.

Ulteriori risposte sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate riguardo ai termini per l’invio dell’impronta e riguardo all’imposta di bollo sui documenti informatici.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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