Con una Sentenza depositata il 7 gennaio 2010, la Commissione tributaria provinciale di Perugia ha chiarito che, qualora venga riconosciuto un debito quale presupposto di costituzione di ipoteca volontaria, non si deve applicare l’imposta di registro del 3%.
Infatti, per poter applicare il tributo in tale percentuale è necessario che si verifichi un incremento patrimoniale di una o di entrambe le parti oppure un finanziamento nei confronti di una da parte dell’altra.
Qualora, invece, si tratti di mera restituzione di quanto già versato, si applica l’imposta citata allo 0,5%.
Fonte: www.seac.it
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