Con Sentenza n. 28/06/2010 la CTP di Vicenza ha considerato valido elemento probatorio le intercettazioni telefoniche disposte dall’autorità giudiziaria per consentire di appurare la frode fiscale posta in essere da una società.
In particolare i Giudici hanno:
- precisato che nel caso in oggetto le intercettazioni telefoniche hanno rappresentato un elemento fondamentale nella dimostrazione dell’impianto accusatorio;
- confermato l’indirizzo della Corte di Cassazione che, con Sentenza n. 4306/2010, ha stabilito che le intercettazioni telefoniche benché siano strumenti istruttori tipici del processo penale costituiscono indizi utilizzabili dall’ufficio anche nell’accertamento tributario.
Fonte: www.seac.it
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