Con Sentenza 28 agosto 2008, n. 452, il Tar del Friuli Venezia Giulia ha rigettato per incompetenza il ricorso contro il diniego dell’istanza di rateizzazione di tributi iscritti al ruolo, rimettendo la causa al giudizio della Commissione tributaria provinciale.
L’individuazione dell’organo competente rileva in quanto il diniego da parte del concessionario della riscossione avviene con una comunicazione preventiva all’istante contenente le motivazioni del rigetto contro cui il debitore interessato può presentare delle osservazioni nel termine di dieci giorni.
Nel caso in cui l’agente della riscossione non accolga le osservazioni del contribuente, il debitore può procedere con il pagamento in un’unica soluzione o può ricorrere contro tale provvedimento. E’ in tale ultima ipotesi che si pone il problema ancora da risolvere, di determinare l’autorità giudiziaria competente.
Fonte: www.seac.it
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