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18 Giugno 2011

Incentivi fiscali per i ‘cervelli’ che ritornano a lavorare in Italia: individuate le categorie dei beneficiari.

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2011, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 con il quale sono state individuate le categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 2 della Legge n. 238 del 30 dicembre 2010 (newsletter Misterfisco del 24 gennaio 2011).

Si tratta degli incentivi fiscali per i giovani lavoratori che rientrano in Italia. In particolare, all’articolo 1 del Decreto vengono individuati, come soggetti beneficiari, i cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia, trasferendovi il proprio domicilio e la propria residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività. Tali soggetti devono aver posseduto, alla data del 20 gennaio 2009, tre requisiti: un titolo di laurea, la residenza continuativa per almeno 24 mesi in Italia e negli ultimi due anni o più devono aver risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia, svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa.

L’agevolazione fiscale riguarda anche i giovani che, con gli stessi requisiti, invece di lavorare all’estero vi hanno conseguito la laurea o una specializzazione post lauream.

Nel Decreto è stato, altresì, precisato che sono esclusi dai benefici fiscali i soggetti che sono titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni o presso imprese di diritto italiano e svolgono all’estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa.

Si ricorda che il beneficio fiscale previsto dalla Legge del dicembre del 2010 consiste nella circostanza che, per tali soggetti, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa ed i redditi di lavoro autonomo concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, ossia nella misura del 20 % per le lavoratrici, e del 30 % per i lavoratori.  
 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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