NULL
Altre Novità
1 Febbraio 2014

In vigore la Legge che conferma l’abolizione della seconda rata dell’Imu 2013 per le abitazioni principali.

Scarica il pdf

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2014 la Legge n. 5 della medesima data con la quale è stato convertito in Legge il Decreto Legge n. 133 del 30 novembre 2013 in materia di Imu, di alienazione di immobili pubblici e di Banca d’Italia. La Legge è entrata in vigore il 30 gennaio 2014.

Con la Legge in questione è stata confermata l’abolizione della seconda rata dell’Imu per il 2013 per le abitazioni principali, escluse quelle comprese nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

E’ stata, inoltre, confermata la mini Imu per quei Comuni nei quali è stata decisa un’aliquota dell’imposta superiore a quella di base applicata a livello nazionale. Il termine per il versamento è stato spostato alla data del 24 gennaio 2014 (prima era fissato al 16 gennaio 2014).

E’ stato anche previsto che non saranno applicati sanzioni ed interessi qualora vi sia stato un insufficiente versamento della seconda rata dell’Imu, dovuta per il 2013, ma la differenza sia stata versata entro il 24 gennaio 2014.

E’ stato, infine, confermato l’aumento al 128,5 % dell’acconto Ires ed Irap, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi, finanziari ed assicurativi e per la Banca d’Italia. Per gli stessi soggetti e sempre per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, verrà applicata un’addizionale Ires di 8,5 punti percentuali.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto