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11 Giugno 2011

In un Decreto tutti gli importi del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.

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Con Decreto interministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2011, è stata determinata la misura del diritto annuale dovuto per l’anno 2011 alle Camere di Commercio.

Non sono stati apportati grandi cambiamenti: restano perlopiù confermate le quote del 2010.

Tra le novità ricordiamo che le società semplici, agricole e non, e quelle costituite tra avvocati, iscritte nella sezione speciale, pagheranno il tributo in base al risultato del fatturato relativo all’esercizio precedente, e non più in misura fissa. Le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria, invece, passano da un importo variabile ad un importo fisso.   

Quest’anno, inoltre, è previsto per la prima volta il versamento, in via transitoria, in misura fissa (di importo pari a 30 Euro) del diritto annuale per i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), non tenuti fino al 2010 ad alcun versamento. Tale obbligo riguarda le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli altri enti non societari che esercitano attività d’impresa non esclusiva o prevalente.

Nel Decreto viene precisato che le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del registro delle imprese ed i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2011 sono tenuti ad effettuare il versamento del diritto annuale tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o dell’annotazione.

Inoltre, le imprese che hanno delle unità locali devono versare, in favore delle Camere di Commercio nel cui territorio sono situate tali unità locali, un importo pari al 20 % di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200 Euro. Le unità locali o le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono, invece, versare, in favore delle Camere di Commercio nel cui territorio sono situate tali unità locali o tali sedi secondarie, un diritto annuale pari a 110 Euro.  

Infine, il diritto annuale deve essere versato, in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ossia il 16 giugno, ma per quest’anno, grazie alla proroga prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2011 (newsletter Misterfisco del 23 maggio 2011), entro il 6 luglio 2011.   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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